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Sez. L - , Ordinanza n. 22008 del 03/09/2019 (Rv. 655011 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Regione Sicilia - Provvidenze ex art. 10, comma 1, lett. a) e b), della l.r. n. 27 del 1991 - Cumulabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655011-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE

Le provvidenze ex art. 10, comma 1, lett. a) e b), della l.r. Sicilia n. 27 del 1991 - che, rispettivamente, trovano applicazione, ai sensi del comma 2, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), della l.r. n. 25 del 1993, per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della predetta legge ed il 31 dicembre 1994, e nei casi in cui entro il predetto periodo si sia verificato il mantenimento in servizio a tempo indeterminato di unità assunte con contratto di formazione e lavoro anteriormente al periodo medesimo - non possono essere cumulate in relazione allo stesso lavoratore, in conformità alla decisione dalla Commissione Europea dell'1 dicembre 1995, preposta all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri - come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20 maggio 2010, ove è riaffermato che il secondo beneficio può spettare a condizione che le assunzioni siano avvenute in data precedente a quella di entrata in vigore della legge regionale - che ha ritenuto autorizzabili entro tali limiti gli aiuti in questione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 27 art. 10 com. 1 lett. A, Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 27 art. 10 com. 1 lett. B, Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 27 art. 10 com. 2, Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 25 art. 5 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)