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Sez. U, Sentenza n. 6494 del 26/04/2012 (Rv. 622105 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Decisioni sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune - Efficacia - Conseguenze - Fattispecie relativa alla legge della Regione Sicilia n. 27 del 1991.
Stato
decisa il 2012-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622105-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE

L'approvazione dello stanziamento di bilancio da parte della Commissione Europea costituisce il presupposto del riconoscimento del diritto delle imprese a beneficiare degli aiuti pubblici, mentre ininfluente è, a tali fini, la presenza di somme sui capitoli autorizzati, in quanto l'approvazione dello stanziamento non attinge al momento di concreta spettanza del credito, rimesso all'accertamento del giudice ordinario, ma autorizza la disponibilità finanziaria. (In applicazione di questo principio, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto al contributo previsto dall'art. 10 della legge della Regione Sicilia 15 maggio 1991, n. 27, per l'assunzione di lavoratori e per la trasformazione di contratti di formazione in contratti a tempo indeterminato, rilevando che tale diritto era stato ritenuto compatibile con il mercato comune dalla Commissione Europea, nei limiti dello stanziamento di bilancio da questa approvato, con una decisione confermata dalla sentenza della Corte Europea di Giustizia del 20 maggio 2010).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88, Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 27 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)