Sez. L, Sentenza n. 23490 del 19/11/2010 (Rv. 615551 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalto d'opera - Trattamento retributivo garantito ai dipendenti dell'appaltatore - Minimo inderogabile - Equivalenza con i dipendenti dell'impresa committente - Servizio di mensa - Inclusione - Configurabilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di appalti di opere e servizi di cui all'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, la garanzia ivi prevista, in favore dei dipendenti dell'appaltatore, di poter fruire - con obbligazione solidalmente gravante sul committente e sull'appaltatore - di un trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo non inferiore a quello spettante ai dipendenti dell'impresa committente, ricomprende anche la possibilità di disporre di un servizio di mensa, quale trattamento di carattere normativo ancorché se ne debba escludere il carattere retributivo in forza dell'espressa indicazione di cui all'art. 6 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)