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Sez. L, Sentenza n. 8724 del 17/07/1992 (Rv. 478256 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere | Proposizione nei confronti del controricorrente a sua volta già proponente ricorso incidentale - Termine di quaranta giorni - Decorrenza dalla notifica del ricorso principale invece che del primo ricorso incidentale - Necessità.
Stato
decisa il 1992-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478256-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere

Il ricorso incidentale per Cassazione nei confronti del controricorrente che abbia proposto anche ricorso incidentale deve essere proposto, ai sensi dell'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ., nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, invece che del primo ricorso incidentale, atteso che avverso il ricorso incidentale il quarto comma dell'articolo citato prevede solo la proponibilità di controricorso, non anche di un ulteriore ricorso incidentale in questo contenuto, potendo da ciò derivare una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi, in contrasto con il principio della proponibilità dell'impugnazione incidentale solo dalle parti contro cui è stata proposta l'impugnazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)