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Sez. 3, Sentenza n. 9785 del 02/10/1998 (Rv. 519340 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Contratti atipici - Leasing - Utilizzatore - Azione diretta verso il fornitore per i vizi della cosa - Ammissibilità - Anche nell'assenza di specifiche clausole contrattuali - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519340-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

Nel contratto di locazione finanziaria all'utilizzatore può essere riconosciuta una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa non solo attraverso specifiche clausole contrattuali, ma anche nel caso contrario, perché con il contratto in questione l'utilizzatore, nell'ambito dello schema del mandato senza rappresentanza, si appropria degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal concedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)