Sez. 3, Sentenza n. 11776 del 19/05/2006 (Rv. 590825 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria (leasing) - Azione diretta dell'utilizzatore verso il fornitore per i vizi della cosa - Ammissibilità - Anche nell'assenza di specifiche clausole contrattuali - Fondamento - Estensione della garanzia a favore dei soggetti che non sono stati parte del contratto di locazione finanziaria - Esclusione.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel contratto di locazione finanziaria (leasing) all'utilizzatore può essere riconosciuta una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa non solo attraverso specifiche clausole contrattuali, ma anche nel caso contrario, perché con il contratto in questione l'utilizzatore, nell'ambito dello schema del mandato senza rappresentanza, si appropria degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal concedente. Tale garanzia non si estende ai soggetti diversi da quelli tra cui è intercorso il contratto di locazione finanziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)