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Sez. 6, Sentenza n. 819 del 01/04/1970 Ud. (dep. 15/09/1970) Rv. 115355 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - PERSONA GIURIDICA DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI.*
Stato
decisa il 1970-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115355-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - PERSONA GIURIDICA DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI.*

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica, destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve ritenersi il direttore dei lavori tenuto al rispetto degli obblighi di legge in ordine all'uso degli attrezzi ed alla esecuzione delle opere. Pertanto, va esclusa la responsabilita del capo cantiere il quale, ove non risulti appositamente delegato ad apprestare le misure antinfortunistiche, svolge attivita con vincolo di subordinazione, riferita soltanto alla vigilanza sull'assunzione delle misure predisposte dal dirigente. (V 107694, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)