Sez. 4, Sentenza n. 8306 del 08/06/1982 Ud. (dep. 28/09/1982) Rv. 155220 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - PERSONA GIURIDICA - OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - OBBLIGHI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE E DEL DIRETTORE TECNICO - RISPETTIVI AMBITI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - PERSONA GIURIDICA - OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - OBBLIGHI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE E DEL DIRETTORE TECNICO - RISPETTIVI AMBITI.*
Qualora il datore di lavoro sia una persona giuridica, destinatario delle norme antinfortunistiche, per quanto attiene all'adozione di macchine ed attrezzi dotati di tutti gli opportuni accorgimenti idonei a preservare l'incolumità degli operai addetti, è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, mentre responsabile per il rispetto degli obblighi di legge in ordine all'uso di macchine ed attrezzi ed all'esecuzione dei lavori è il direttore tecnico o comunque la persona addetta alla conduzione tecnica dell'azienda. (V mass n 107694; (V mass n 115355; (V mass n 129518; (V mass n 149570 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)