Sez. L, Sentenza n. 3984 del 27/02/2015 (Rv. 634587 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale - Garanzie procedimentali ex art. 36 CCNL area dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 - Interpretazione - Termine a difesa - Computo - Conoscenza "aliunde" dei fatti ascritti - Equipollenza - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale nel settore pubblico privatizzato, l'art. 36 CCNL area dirigenza medica e veterinaria comparto sanità del 5 dicembre 1996 - secondo il quale "l'azienda o ente, prima di recedere dal rapporto di lavoro, contesta per iscritto l'eventuale addebito all'interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa" - va interpretato nel senso che il cd. termine a difesa che precede l'audizione dell'interessato va computato a decorrere dalla data di ricevimento della formale contestazione di addebito, sicché è irrilevante la conoscenza che il lavoratore possa aver avuto "aliunde" dei fatti a lui ascritti.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)