Sez. L, Sentenza n. 3686 del 17/02/2010 (Rv. 611938 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale - Garanzie procedimentali ex art. 27 CCNL area dirigenza 1994/1997 - Interpretazione - Termine a difesa - Computo - Dalla data della contestazione - Necessità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale nel settore pubblico privatizzato, l'art. 27 CCNL area dirigenza 1994/1997 - secondo il quale "l'amministrazione contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione". - va interpretato nel senso che per il computo del c.d. termine a difesa che precede l'audizione dell'interessato, occorre avere riguardo al momento in cui il lavoratore ha avuto conoscenza degli addebiti a lui mossi e, dunque, alla data di ricevimento della contestazione in riferimento alla quale lo stesso lavoratore è posto in condizione di poter predisporre una difesa circostanziata in relazione ai fatti oggetto di addebito.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/04/2001 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)