diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 8744 del 25/11/1987 (Rv. 456146 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO PERMANENTE - COLLOCAMENTO IN "AUSILIARIA" A SEGUITO DI ANTICIPATA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.*
Stato
decisa il 1987-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456146-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO PERMANENTE - COLLOCAMENTO IN "AUSILIARIA" A SEGUITO DI ANTICIPATA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.*

La controversia promossa da un ufficiale delle forze armate in servizio permanente, dopo il collocamento "in ausiliaria" a seguito di anticipata cessazione volontaria dal servizio, stesso, per conseguire, in applicazione dell'art. 1 bis del decreto legge 23 dicembre 1978 n. 814 (convertito in legge 19 febbraio 1979 n. 52), una riliquidazione della pensione, sulla base della retribuzione che gli sarebbe spettata al raggiungimento del limite d'età, è devoluto alla Competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia pensionistica, considerato che il rapporto di pubblico impiego è venuto meno con detta cessazione volontaria (rientrando gli "ufficiali in ausiliaria" fra le categorie degli "ufficiali in congedo") e che la controversia medesima non investe direttamente diritti ed obblighi inerenti a tale pregresso rapporto, bensì attinenti alla fase successiva alla cessazione dello stesso. (V 3982/83 mass n 428918).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 10/04/1954 num. 113 art. 3, Decreto Legge 23/12/1978 num. 814 art. 1 bis, Legge 19/02/1979 num. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)