Sez. 3, Sentenza n. 776 del 18/03/1971 (Rv. 350597 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - GIUDIZIO PER PAGAMENTO SOMME O RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE A CARICO DEL SOCCOMBENTE - VALORE DELLA CAUSA - RILEVANZA DELLA SOMMA ATTRIBUITA AL VINCITORE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - GIUDIZIO PER PAGAMENTO SOMME O RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE A CARICO DEL SOCCOMBENTE - VALORE DELLA CAUSA - RILEVANZA DELLA SOMMA ATTRIBUITA AL VINCITORE.*
Nella liquidazione dei diritti ed onorari a carico del soccombente, il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, va determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice. (Conf 1387'69, mass n 340128' 728'69, mass n 339012).*
Riferimenti normativi: DM 02/04/1965 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)