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Sez. 2, Sentenza n. 728 del 06/03/1969 (Rv. 339012 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA.*
Stato
decisa il 1969-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339012-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA.*

Ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa si determina a norma del codice di procedura civile (art.9 legge n.794 del 13 giugno 1942, modificato dall'art.2 della legge n 957, ora art 6 DM 2 aprile 1965) avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. (Conf n 2247/68 mass n 334510 Conf 959/67 mass n 327206).*

Riferimenti normativi: DM 02/04/1965 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)