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Sez. 1, Sentenza n. 2065 del 05/05/1986 Cc. (dep. 08/08/1986) Rv. 173493 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO RELATIVO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CONDOTTA DEL SOGGETTO SIA PRECEDENTE CHE SUCCESSIVA ALLA DIFFIDA.*
Stato
decisa il 1986-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173493-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO RELATIVO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CONDOTTA DEL SOGGETTO SIA PRECEDENTE CHE SUCCESSIVA ALLA DIFFIDA.*

Ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 per l'applicabilità della misura di prevenzione della sorveglianza speciale è sempre necessario il concorso di due requisiti: aver contravvenuto alla diffida, e quindi che nessun cambiamento sia intervenuto nella condotta del soggetto dopo e nonostante la diffida; l'accertata pericolosità attuale del soggetto per la sicurezza pubblica o la moralità pubblica. Il primo presupposto richiede la valutazione di un elemento materiale comportamentale successivo al provvedimento amministrativo ma pur sempre in comparazione con quello precedente da cui non può prescindersi trattandosi di valutare un "cambiamento". Il secondo, invece, attiene ad un esame complessivo dell'intera personalità del soggetto attraverso tutte le manifestazioni in cui essa si è estrinsecata, e quindi nell'ambito di una valutazione globale sia della sua condotta precedente che di quella susseguente al provvedimento di diffida, condotte che vanno messe a confronto per poterne trarre validi elementi di giudizio sull'attualità della pericolosità sociale. (V mass n 168307, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)