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Sez. 1, Sentenza n. 297 del 30/01/1985 Cc. (dep. 15/03/1985) Rv. 168307 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO INDIZIARIO - MOTIVAZIONE - CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168307-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO INDIZIARIO - MOTIVAZIONE - CONVENUTO.*

Il giudizio di pericolosità sociale, che costituisce il presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ha carattere essenzialmente indiziario e postula una valutazione globale dell'intera personalità del proposto, della sua condotta precedente e susseguente al provvedimento di diffida. Pertanto il convincimento del giudice di merito sulla pericolosità sociale del soggetto è ampiamente discrezionale e può trovare concreto fondamento anche su elementi che giustifichino sospetti e presunzioni, che, però, traggano origine da fatti obiettivamente accertati. (V mass n 165608; (V mass n 163081; (Conf mass n 165609; (Conf mass n 161739; (Conf mass n 155962).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)