Sez. 1, Sentenza n. 297 del 30/01/1985 Cc. (dep. 15/03/1985) Rv. 168307 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO INDIZIARIO - MOTIVAZIONE - CONVENUTO.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO INDIZIARIO - MOTIVAZIONE - CONVENUTO.*
Il giudizio di pericolosità sociale, che costituisce il presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ha carattere essenzialmente indiziario e postula una valutazione globale dell'intera personalità del proposto, della sua condotta precedente e susseguente al provvedimento di diffida. Pertanto il convincimento del giudice di merito sulla pericolosità sociale del soggetto è ampiamente discrezionale e può trovare concreto fondamento anche su elementi che giustifichino sospetti e presunzioni, che, però, traggano origine da fatti obiettivamente accertati. (V mass n 165608; (V mass n 163081; (Conf mass n 165609; (Conf mass n 161739; (Conf mass n 155962).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)