Sez. 3, Sentenza n. 118 del 11/01/1986 (Rv. 443767 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - SENTENZA NON DEFINITIVA DI PRIMO GRADO - RISERVA DI GRAVAME - AMMISSIBILITÀ - TERMINE - DECORRENZA - INSERIMENTO DELLA RISERVA NEL VERBALE DELLA PRIMA UDIENZA ISTRUTTORIA SUCCESSIVA - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - SENTENZA NON DEFINITIVA DI PRIMO GRADO - RISERVA DI GRAVAME - AMMISSIBILITÀ - TERMINE - DECORRENZA - INSERIMENTO DELLA RISERVA NEL VERBALE DELLA PRIMA UDIENZA ISTRUTTORIA SUCCESSIVA - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
In tema di riserva di gravame differito avverso la sentenza non definitiva, anche nel rito del lavoro opera l'art. 340 cod. proc. civ. anche se, rispetto al rito ordinario, il termine iniziale decorre, anziché dalla comunicazione del deposito della sentenza, dalla lettura del dispositivo da parte del giudice conclusione della udienza di discussione, che rende possibile l'immediata riserva di gravame differito, non essendo indispensabile per tale proposizione il deposito della sentenza completa di motivazione. Conseguentemente, qualora dopo tale lettura e della pedissequa ordinanza di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruttoria, sia dia luogo, in immediata prosecuzione, alla prima udienza istruttoria, la parte soccombente, che ometta di inserire a verbale la propria dichiarazione di impugnazione differita, decade dalla facoltà di scelta tra le due forme d'impugnazione, restandole l'Esercizio del potere di impugnazione immediata, e cioè nel termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. decorrente dalla notificazione della sentenza definitiva oppure, in difetto di notifica, nel termine lungo decorrente, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., dalla pubblicazione della sentenza stessa. (V 934/83, mass n 425698; (V 5736/81, mass n 416433, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)