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Sez. L, Sentenza n. 934 del 04/02/1983 (Rv. 425698 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - RISERVA DI GRAVAME - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINE INIZIALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425698-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - RISERVA DI GRAVAME - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINE INIZIALE - DECORRENZA.*

Anche nel rito del lavoro, in materia di riserva di gravame avverso la sentenza non definitiva, opera il disposto dell'art. 340 cod. proc. civ. - secondo il quale tale riserva è sottoposta ai termini finali costituiti dalla scadenza del termine per impugnare ed, in ogni caso, dalla prima udienza davanti al giudice istruttore, successiva alla comunicazione della sentenza - mentre la differenza rispetto al rito ordinario sussiste unicamente per ciò che concerne il termine iniziale, in quanto, non essendo indispensabile, per la proposizione della riserva, la conoscenza della sentenza nel suo testo integrale, la proposizione della stessa può avvenire già dopo la lettura del dispositivo in udienza e prima del deposito di detto testo contenente anche la motivazione, salva, comunque l'ipotesi di appello con riserva di motivi, relativa al caso di esecuzione iniziata anteriormente alla modificazione della sentenza. (V 5736/81, mass n 416433).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)