Sez. 1, Sentenza n. 379 del 11/02/1972 (Rv. 356272 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIA - INSUFFICIENTE - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - NOZIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - APPREZZAMENTO DIFFORME DALLE PARTI - INSUSSISTENZA DEL VIZIO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIA - INSUFFICIENTE - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - NOZIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - APPREZZAMENTO DIFFORME DALLE PARTI - INSUSSISTENZA DEL VIZIO.*
Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, denunciabile con il ricorso per Cassazione, puo ravvisarsi soltanto quando sia stato del tutto omesso l'esame o sia insufficiente o contraddittoria la motivazione su un punto della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, che, se fosse stato adeguatamente esaminato, avrebbe indotto il giudice del merito ad una decisione diversa da quella adottata; non puo pertanto ravvisarsi quando il giudice abbia esaurientemente esaminato e discusso il punto o i punti controversi, pervenendo, attraverso una coerente ed adeguata esposizione delle ragioni del proprio convincimento, ad un apprezzamento degli stessi punti difforme da quello prospettato dalla parte, ancorche non abbia esaminato analiticamente tutti gli argomenti da questa addotti, ma li abbia valutati nel loro complesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)