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Sez. 2, Sentenza n. 3663 del 22/12/1972 (Rv. 361701 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - SUFFICIENZA - VALUTAZIONE DIFFORME DALLE PARTI - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361701-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - SUFFICIENZA - VALUTAZIONE DIFFORME DALLE PARTI - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - ESCLUSIONE.*

Nell'adempimento dell'Obbligo della motivazione il giudice del merito non e tenuto a valutare singolarmente tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che esso, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento, senza necessita di esplicita reiezione degli altri; il difetto di motivazione non sussiste quando il giudice abbia adeguatamente discusso i punti essenziali in contestazione, traendone conseguenze difformi da quelle pretese dalla parte. (V 379'72, mass n 356272; 667'70, mass n 345860).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)