Sez. L - , Ordinanza n. 5821 del 22/02/2022 (Rv. 663993 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Agevolazioni previste ai sensi dell'art. 9, comma 5, l. n. 67 del 1988 - Portata applicativa - Limitazione agli operai agricoli - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
L'art. 9, comma 5, della l. n. 67 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 375 del 1993 e dalla l. n. 537 del 1993, che stabilisce la spettanza di sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato nei territori montani di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, ha portata generale e si applica a tutte le categorie di dipendenti, non trovando fondamento normativo la limitazione dell'ambito di applicazione ai soli operai, alla luce delle finalità della norma di attribuire un beneficio contributivo all'impresa agricola in quanto tale.
Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9 com. 5, Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)