Sez. L, Sentenza n. 14296 del 21/06/2006 (Rv. 590257 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Agevolazioni previste dall'art. 9, legge n. 67 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 375 del 1993, e dalla legge n. 537 del 1993 - Datori di lavoro agricolo - Lavoratori agricoli dipendenti - Ambito - Dipendenti con qualifica impiegatizia - Inclusione - Quota contributiva a carico del lavoratore - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Lo sgravio contributivo di cui all'art. 9 della legge n. 67 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 375 del 1993 e dalla legge n. 537 del 1993, che ha inserito dopo il comma 5, i commi 5-bis e 5-ter, è concesso ai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, ivi compreso quello con qualifica impiegatizia, con conseguente obbligo del lavoratore di corrispondere la quota contributiva a suo carico, nei limiti risultanti dall'applicazione del beneficio, fermo restando che a far tempo dal 1° gennaio 1994, il beneficio è concesso sulla sola quota a carico del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9, Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/12/1993 num. 537 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)