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Sez. 3, Sentenza n. 4858 del 03/05/1991 (Rv. 471959 - 01)

Spese giudiziali civili - Spese di registrazione | Sentenza contenente pronuncia di compensazione delle spese - Spese di registrazione - Inclusione - Inammissibilità - Ripartizione - Criteri.
Stato
decisa il 1991-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471959-01

Spese giudiziali civili - Spese di registrazione

La compensazione delle spese giudiziali, rispondendo ad una valutazione delle spese anticipate dalle parti nel processo, non può riguardare quelle ancora da erogare, come le spese di registrazione della sentenza, per le quali alla stregua della relativa normativa tributaria sono solidalmente responsabili le parti del processo, con diritto di regresso nei rapporti interni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)