Sez. 2 - , Sentenza n. 473 del 11/01/2017 (Rv. 642213 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - SPESE DI REGISTRAZIONE | Sentenza di usucapione - Imposta di registro - Debenza da parte dell'usucapente - Fondamento - Conseguenze - Azione di regresso nei confronti della controparte - Esclusione - Compensazione delle spese di lite - Irrilevanza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - SPESE DI REGISTRAZIONE
Qualora la parte, in favore della quale sia stato giudizialmente pronunciato l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione, abbia provveduto a pagare l'imposta di registro afferente al conseguente trasferimento immobiliare, la stessa non può agire in regresso nei confronti delle altre parti processuali, condebitrici solidali nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, a ciò ostando la previsione contenuta nell'art. 1298 c.c., norma applicabile anche alle obbligazioni solidali sorte “ex lege”, versandosi in presenza di obbligazione tributaria assunta nell'esclusivo interesse di chi ha usucapito. Né rileva, in senso contrario, l’eventuale compensazione giudiziale delle spese di lite, che non riguarda gli esborsi ancora da erogare, come quelle di registrazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, DPR 26/04/1981 num. 131 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)