Sez. 1, Sentenza n. 162 del 27/01/1962 (Rv. 250240 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - BENEFICIO D'INVENTARIO - EREDITA DEVOLUTA AD INCAPACI ED A PERSONE GIURIDICHE - ACCETTAZIONE SEMPLICE DI UNA EREDITA DEVOLUTA AD UN MINORE - INEFFICACIA ASSOLUTA - PERMANENZA DELLA NATURA EREDITARIA DEI BENI COMPRESI NELL'ASSE - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA - GIUDICE COMPETENTE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - BENEFICIO D'INVENTARIO - EREDITA DEVOLUTA AD INCAPACI ED A PERSONE GIURIDICHE - ACCETTAZIONE SEMPLICE DI UNA EREDITA DEVOLUTA AD UN MINORE - INEFFICACIA ASSOLUTA - PERMANENZA DELLA NATURA EREDITARIA DEI BENI COMPRESI NELL'ASSE - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA - GIUDICE COMPETENTE.*
L'eredita devoluta ai minori non puo essere accettata se non col beneficio dell'inventario ed ogni altra Forma di accettazione, espressa o tacita, e improduttiva di effetti giuridici e non vale a conferire al minore la qualita di erede ne a fargli acquistare i beni ereditari. Pertanto, mancando la dichiarazione di accettazione della eredita con il beneficio di inventario, il minore rimane nella posizione di chiamato all'eredita ed i beni devono considerarsi ereditari fino a quando egli puo esercitare il diritto di accettare l'eredita o di rinunziarvi da cio consegue che la Competenza per territorio ad autorizzare la vendita di detti beni appartiene al tribunale del luogo in cui si e aperta la successione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 471, Cod. Civ. art. 489, Cod. Proc. Civ. art. 747
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)