Sez. 2, Sentenza n. 1267 del 27/02/1986 (Rv. 444717 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITÀ DEVOLUTE A MINORI O INTERDETTI - NULLITÀ DI ALTRE FORME DI ACCETTAZIONE - CONSEGUENZE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITÀ DEVOLUTE A MINORI O INTERDETTI - NULLITÀ DI ALTRE FORME DI ACCETTAZIONE - CONSEGUENZE.*
L'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell'inventario, mentre ogni altra Forma di accettazione espressa o tacita, è nulla e improduttiva di effetti non conferendo al minore la qualità di erede. Pertanto, mancando la accettazione dell'eredità con il beneficio dello inventario, il minore rimane nella posizione di chiamato alla eredità, e, nel termine di prescrizione di cui all'art. 480 cod. civ., il suo rappresentante legale potrà accettare la eredità con il beneficio d'inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredità. 1051/66, mass n 322110; (Conf 162/62, mass n 250240).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 471, Cod. Civ. art. 489, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)