Sez. 1, Sentenza n. 13478 del 10/10/2000 (Rv. 540917 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Spedizione doganale - Tributi doganali - Pagamento - Dilazione - Versamento successivo all'assoggettamento ad amministrazione controllata - Successiva dichiarazione di fallimento - Declaratoria di inefficacia del versamento - Illegittimità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE
Le somme versate per tributi doganali dallo spedizioniere doganale sottoposto ad amministrazione controllata delle quali, prima della data di ammissione a tale procedura, egli abbia differito il pagamento ai sensi degli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, stipulando, all'uopo, polizza fideiussoria con una società di assicurazione, non possono essere assoggettate, in caso di successivo fallimento dello spedizioniere stesso, a declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare, atteso che il predetto, anche nella ipotesi di dilazione, nel provvedere al pagamento dei tributi doganali non soddisfa un debito proprio, ma un debito altrui, quello, cioè, del proprietario - importatore della merce, che, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere, resta soggetto passivo del rapporto tributario e, quindi dell'obbligazione garantita.
Riferimenti normativi: Legge 23/01/1973 num. 43 art. 78, Legge 23/01/1973 num. 43 art. 79, Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)