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Sez. 1, Sentenza n. 632 del 20/01/1995 (Rv. 489794 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Spedizione doganale - Tributi doganali - Pagamento - Dilazione - Versamento dopo l'assoggettamento ad amministrazione controllata - Successiva dichiarazione di fallimento - Declaratoria di inefficacia del pagamento effettuato - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489794-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE

Le somme versate per tributi doganali dallo spedizioniere doganale, poi dichiarato fallito, nel periodo in cui questo è sottoposto ad amministrazione controllata, di cui, prima della data di ammissione a tale procedura, ha differito il pagamento ai sensi degli artt. 78 e 79 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, stipulando all'uopo con società di assicurazione una polizza fideiussoria, non possono essere assoggettate a declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare, atteso che lo spedizioniere, anche nella ipotesi di dilazione, nel provvedere al pagamento dei tributi doganali, non soddisfa un debito proprio, ma un debito altrui, quello del proprietario - importatore della merce, che, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere, resta soggetto passivo del rapporto tributario e, quindi dell'obbligazione come sopra garantita.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)