Sez. 1 - , Ordinanza n. 32533 del 14/12/2018 (Rv. 652231 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Rapporto di lavoro – Procedimento disciplinare – Diritto di accesso ex art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003 – Oggetto – Estensione – Finalità – Fattispecie.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
Il diritto d'accesso ex art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, ai dati contenuti in documenti riguardanti un rapporto di lavoro dipendente, non deve intendersi, in senso restrittivo come mero diritto alla conoscenza di eventuali dati nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già entrati nel patrimonio di conoscenza e nella disposizione dello stesso soggetto interessato al trattamento dei propri dati, atteso che la ratio della norma è quello di garantire la tutela della dignità e riservatezza dell'interessato nonché la verifica "ratione temporis" dell' inserimento, della permanenza, o, della rimozione, di dati che lo riguardano, indipendentemente dalla circostanza che tali eventi fossero già stati portati alla sua conoscenza per altra via. (Nell'affermare il principio, in riferimento al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un funzionario di banca, la S.C. ha precisato che il diritto di accesso ai propri dati personali può essere finalizzato alla acquisizione di elementi probatori al di fuori del processo a fini difensivi, posto che il tenore letterale dell'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003 non contiene alcuna limitazione in ordine alle concrete finalità per le quali il diritto di accesso possa essere esercitato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 8 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)