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Sez. L, Sentenza n. 9961 del 26/04/2007 (Rv. 596576 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Controversia relativa al riconoscimento di crediti retributivi in materia di lavoro - Richiesta da parte dell'attore di esibizione della documentazione aziendale - Rigetto della stessa sul presupposto della sua sola riferibilità al "quantum debeatur" - Illegittimità - Fondamento - Conseguente cassazione della sentenza di rigetto della pretesa del lavoratore (nella specie emessa in sede di giudizio di rinvio).
Stato
decisa il 2007-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596576-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Posto che il lavoratore, in caso di loro rilevanza, ha diritto di conseguire l'esibizione in giudizio, da parte del datore di lavoro, dei documenti relativi alle vicende del rapporto di lavoro (ivi compresi i libri paga e i fogli di presenza), a prescindere dall'eventuale prospettabilità di prove diverse e senza spazi per valutazioni discrezionali da parte del giudice (anche in virtù del principio di economia del giudizio a cui è improntato il novellato art. 111 Cost.), non sussiste alcuna ragione per cui il giudice possa escludere la rilevanza e l'ammissibilità di un prova ritenuta necessaria ai fini dell' "an debeatur", solo perché essa sia stata prospettata dalla parte quale necessaria o utile ai fini del "quantum debeatur", in un giudizio di lavoro avente ad oggetto il riconoscimento di un credito retributivo e, quindi, implicante sia la cognizione dell'"an" che del "quantum" della relativa pretesa. Pertanto, va cassata la sentenza di merito (nella specie emessa in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione, la cui statuizione era rimasta caratterizzata dall'esigenza di un accertamento in concreto dei fatti anche ai fini della pronuncia sull'"an") che abbia respinto la domanda del lavoratore fondando la decisione sul suddetto illegittimo rigetto della richiesta dell'ordine di esibizione dei documenti da parte del datore di lavoro formulata dal ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)