Sez. L, Sentenza n. 6343 del 30/03/2004 (Rv. 571678 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Commissario liquidatore di una ex USL - Delibera di promozione di giudizio e contestuale rilascio di relativa procura - Legittimità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
Il principio secondo cui il commissario straordinario di un'azienda sanitaria può, con un unico atto e in assenza di specifiche e contrarie disposizioni normative, deliberare di promuovere un giudizio (o di resistervi) e rilasciare contestualmente la relativa procura "ad litem", si applica anche nel caso di gestione liquidatoria delle ex USL, in quanto il commissario liquidatore, al pari di quello straordinario, è organo monocratico che espleta le sue funzioni in assenza di organi deliberativi dell'ente, ormai sciolti, e non ha quindi bisogno, per agire (o per resistere) in giudizio, di delibere autorizzative da parte di organi collegiali.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 49, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)