Sez. 1, Sentenza n. 7941 del 29/03/2013 (Rv. 626035 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Azienda sanitaria locale - Direttore generale - Poteri di gestione e di rappresentanza - Sussistenza - Parere del direttore sanitario e del direttore amministrativo - Rilevanza interna - Azioni giudiziarie e resistenza in giudizio - Delibera autorizzativa - Necessità - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
In tema di azienda sanitaria locale, l'art. 9 della legge reg. Lazio n. 18 del 1994, come modificata dalla legge reg. Lazio n. 4 del 2006, attuativo dell'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, prevede che le delibere del direttore generale - cui spetta il potere e la responsabilità di gestione dell'azienda sanitaria - sono adottate previo parere, non vincolante, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, che hanno natura di atti interni. Ne consegue che, in assenza di specifiche e contrarie disposizioni, il direttore generale non ha necessità di una preventiva deliberazione autorizzativa per la proposizione di azioni giudiziarie o per la resistenza in giudizio, dovendosi escludere che un organo rappresentativo monocratico debba stare in giudizio con l'autorizzazione di se stesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 3 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 16/06/1994 num. 18 art. 9, Legge Reg. Lazio 28/04/2006 num. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)