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Sez. 6, Sentenza n. 2783 del 08/10/1974 Ud. (dep. 11/03/1975) Rv. 129483 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORE - IN GENERE- PROCEDIMENTO - CONTRADDITTORIO- ESTREMI.*
Stato
decisa il 1974-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129483-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORE - IN GENERE- PROCEDIMENTO - CONTRADDITTORIO- ESTREMI.*

Nel procedimento incidentale di accertamento della contumacia, per il principio del contraddittorio, le parti devono essere sentite a pena di nullita assoluta non solo all'atto dell'esibizione del certificato medico e della richiesta di rinvio, ma anche all'esito degli accertamenti disposti dal giudice per verificare l'attendibilita dell'impedimento addotto dall'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)