Sez. 5, Sentenza n. 8988 del 01/06/1988 Ud. (dep. 23/08/1988) Rv. 179094 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - ASSENZA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - MANCATA NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO - NULLITÀ ASSOLUTA - CONFIGURABILITÀ.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - ASSENZA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - MANCATA NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO - NULLITÀ ASSOLUTA - CONFIGURABILITÀ.*
L'inosservanza, da parte del giudice, dell'Obbligo di sentire il pubblico ministero e la difesa e di verbalizzare le loro conclusioni prima di dichiarare la contumacia dell'imputato è sempre causa di nullità, che è relativa, ove le parti che devono essere interpellate siano presenti (attenendo sostanzialmente l'inosservanza ad un'irregolarità formale sulla presunzione di un implicito consenso a procedere in contumacia), mentre è di carattere assoluto, allorché, assente per legittimo impedimento il difensore di fiducia, non si sia proceduto a nominarne uno di ufficio (concernendo stavolta l'inosservanza una lesione del diritto di difesa dell'imputato). (V mass n 129483; (V mass n 100781).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)