diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 4049 del 09/02/2023 (Rv. 666746 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Mancata esposizione delle ragioni atte a contrastare i motivi di ricorso - Presentazione di memoria - Inammissibilità - Partecipazione a udienza di discussione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666746-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c.), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza

impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria, ma solamente partecipare alla discussione orale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrasse un controricorso l'atto con il quale la parte si era limitata a chiedere "la partecipazione del difensore costituito alla trattazione e discussione orale, onde esperire le opportune difese", invocando la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione).

Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)