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Sez. 5, Sentenza n. 2465 del 25/01/2024 (Rv. 670175-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Agenzia delle entrate intimata - Assenza di controricorso - Facoltà di partecipare alla discussione orale - A mezzo Avvocatura dello stato - Sussistenza - Necessità di specifica procura - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670175-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di legittimità, l'Agenzia delle entrate intimata, anche quando non abbia contraddetto il ricorso mediante rituale controricorso, ha pur sempre la facoltà di partecipare alla discussione orale avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato, senza necessità che a quest'ultima sia rilasciata una specifica procura per il singolo giudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 all. 1 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)