Sez. 1, Sentenza n. 1290 del 12/05/1973 (Rv. 363887 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATA - MANCANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATA - MANCANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
In tema di liquidazione delle spese e degli onorari, la parte che lamenti, con ricorso per Cassazione, l'onerosita della condanna e la violazione delle tariffe, e tenuta a specificare i presunti errori commessi dal giudice e le voci di tariffa che si assumono violate, senza limitarsi ad esprimere inammissibili doglianze generiche. (Conf 2778/71, mass n 353953).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)