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Sez. 2, Sentenza n. 2778 del 08/10/1971 (Rv. 353953 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353953-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA.*

In tema di liquidazione delle spese e degli onorari, la parte che lamenti, con il ricorso per Cassazione, l'onerosita della condanna e la violazione delle tariffe, e tenuta a specificare i presunti errori commessi dal giudice e le voci di tariffa che si assumono violate, e non puo limitarsi ad esprimere doglianze generiche. (V 13'70, mass n 344615).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)