Sez. 2, Sentenza n. 2778 del 08/10/1971 (Rv. 353953 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE VOCI DELLA TARIFFA VIOLATE - INAMMISSIBILITA.*
In tema di liquidazione delle spese e degli onorari, la parte che lamenti, con il ricorso per Cassazione, l'onerosita della condanna e la violazione delle tariffe, e tenuta a specificare i presunti errori commessi dal giudice e le voci di tariffa che si assumono violate, e non puo limitarsi ad esprimere doglianze generiche. (V 13'70, mass n 344615).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)