Sez. 5, Sentenza n. 25624 del 17/12/2010 (Rv. 615846 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale - Soggezione ad imposizione diretta - Esclusione - Fattispecie riguardante la Regione Sicilia.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
I contributi erogati dallo Stato, a ripiano dei disavanzi di esercizio degli enti e delle aziende di trasporto pubblico locale, e distribuiti dalle Regioni tramite il Fondo nazionale ripartito tra le stesse sulla base di parametri prefissati, di cui agli artt. 6 e 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non costituiscono componenti positivi del reddito e, quindi, sono sottratti ad imposizione diretta, a norma dell'art. 3, comma 1, n. 3, del d.l. 9 dicembre 1986, n. 833, conv. in legge 6 febbraio 1987, n. 18 (tuttora in vigore come si evince dalla norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 310, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ad esso fa riferimento), anche dopo la soppressione del predetto Fondo ad opera della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l'assunzione dei contributi a carico delle regioni tramite un apposito Fondo destinato ai trasporti, costituito con d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422. (Principio enunciato in fattispecie riguardante la Regione Sicilia).
Riferimenti normativi: Legge 10/04/1981 num. 151 art. 6, Legge 10/04/1981 num. 151 art. 9, Legge 06/02/1987 num. 18, Legge 28/12/1995 num. 549 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 310 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1986 num. 883 art. 3, Legge Reg. Sicilia 14/06/1983 num. 68, Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)