Sez. 5 - , Ordinanza n. 20111 del 30/07/2018 (Rv. 649860 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale - Soggezione ad imposizione diretta - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
I contributi erogati dallo Stato, a ripiano dei disavanzi di esercizio degli enti e delle aziende di trasporto pubblico locale, e distribuiti dalle Regioni tramite il Fondo nazionale ripartito tra le stesse sulla base di parametri prefissati, di cui agli artt. 6 e 9 della l. n. 151 del 1981, non costituiscono componenti positivi del reddito e, quindi, sono sottratti ad imposizione diretta, a norma dell'art. 3, comma 1, n. 3, del d.l. n. 833 del 1986, conv. in l. n. 18 del 1987 (tuttora in vigore come si evince dalla norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 310, della l. n. 244 del 2007, che ad esso fa riferimento), anche dopo la soppressione del predetto Fondo ad opera della l. n. 549 del 1995, e l'assunzione dei contributi a carico delle regioni tramite un apposito Fondo destinato ai trasporti, costituito con d.lgs. n. 422 del 1997.
Riferimenti normativi: Legge 10/04/1981 num. 151 art. 6, Legge 10/04/1981 num. 151 art. 9, Legge 06/02/1987 num. 18, Legge 28/12/1995 num. 549 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 310 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1986 num. 883 art. 3 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)