Sez. 4, Sentenza n. 3446 del 12/11/2014 Ud. (dep. 26/01/2015) Rv. 262029 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Prova scientifica - Idoneità a determinare una diversa decisione - Valutazione del giudice - Parametri - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
Nella valutazione della richiesta di revisione spetta al giudice stabilire se il nuovo metodo scientifico posto a base della richiesta, scoperto e sperimentato successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati così conseguiti, da soli o insieme con le prove già valutate, possano determinare una diversa decisione rispetto a quella, già intervenuta, di condanna. (Nella fattispecie la Corte ha valutato corretta la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione fondata sull'aggiornamento delle linee guida della Carta di Noto in tema di esame del minore, per non essere le stesse assimilabili a tecniche scientifiche).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)