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Sez. 3 - , Sentenza n. 31309 del 21/05/2019 Ud. (dep. 17/07/2019) Rv. 276594 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Nuovi studi scientifici che conducono a diversa valutazione di dati di fatto - Prova nuova - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276594-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

Non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi di fatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapere posto a base della condanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nella domanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza. (Fattispecie relativa a domanda di revisione fondata anche su nuovi studi di tipo epidemiologico sul nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza di carcinoma polmonare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)