Sez. 1 - , Sentenza n. 12066 del 16/05/2017 (Rv. 644205 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - IN GENERE | Art. 25, comma 1, n. 6, l.fall. - Autorizzazione del giudice al curatore a stare in giudizio – Necessità – “Ratio legis” – Ricorso per dichiarazione di fallimento autorizzato dal giudice delegato per essere il creditore istante sottoposto a concordato preventivo – Ipotesi riconducibile alla norma di cui sopra – Conseguenze – Applicabilità dell’art. 25, comma 2, l.fall. – Violazione del dovere di astensione – Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - IN GENERE
L’art. 25, comma 1, n. 6, l.fall., che attribuisce al giudice delegato il potere di autorizzare il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto ed è posto in funzione della delicatezza della relativa decisione che potrebbe essere anche foriera di passività per la procedura in caso di soccombenza, ricomprende pure l’ipotesi del ricorso per la dichiarazione di fallimento autorizzato dal giudice delegato per essere il creditore istante sottoposto alla procedura di concordato preventivo. Ne deriva che, in applicazione dell’art. 25, comma 2, l.fall., quel giudice non può, in quanto incompatibile, prendere parte alla decisione del ricorso suddetto e ha un obbligo di astensione, la cui violazione, però, ove non seguita dall’istanza di ricusazione della parte interessata, non comporta la nullità della sentenza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25 com. 1 lett. 6, Legge Falliment. art. 25 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 4 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)