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Sez. 2, Sentenza n. 16861 del 05/07/2013 (Rv. 627092 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - IN GENERE | Incompatibilità del giudice alla decisione sulla revocazione della sentenza da lui pronunciata - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627092-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - IN GENERE

L'incompatibilità del giudice, che ebbe a pronunciare la sentenza oggetto della domanda di revocazione, a far parte del collegio chiamato a decidere su di essa non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione del medesimo giudice, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402, Cod. Proc. Civ. art. 403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)