Sez. L, Sentenza n. 2451 del 04/03/2000 (Rv. 534576 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a mansioni di capo operaio svolte da conducenti non di linea dell'ATAC di Roma.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE
L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente ai fini dell'inquadramento in una determinata categoria costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in cassazione se sorretto da logica e adeguata motivazione (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva riconosciuto il diritto alla qualifica di capo operaio a conducenti non di linea dell'ATAC di Roma addetti alla cosiddetta "stecca", consistente nel controllo e nel coordinamento di un limitato numero di conducenti in uscita con gli autobus).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)