Sez. L, Sentenza n. 12791 del 02/09/2003 (Rv. 566481 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di inquadramento di dipendente delle Ferrovie dello Stato SpA nell'area prima e nel profilo professionale di "ausiliario di stazione".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE
L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente ai fini dell'inquadramento in una determinata categoria costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in cassazione se sorretto da logica e adeguata motivazione. (Nella specie, la sentenza di appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda di inquadramento in categoria superiore di un dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A., che, inquadrato nell'area prima e nel profilo professionale di "ausiliario di stazione", era stato addetto di volta in volta all'ufficio informazioni telefoniche, alle informazioni sui binari, all'ufficio veicoli e all'ufficio diffusione sonora, ove aveva gestito in autonomia il video - computer per il servizio di segnalazione al pubblico degli orari di partenza e di arrivo dei treni. Nella sentenza di secondo grado si era ritenuto, sulla base delle stesse dichiarazioni del ricorrente e delle deposizioni testimoniali, con motivazione giudicata corretta dalla S.C., che le mansioni in concreto svolte dal ricorrente medesimo corrispondessero sostanzialmente alla declaratoria contrattuale dell'area prima ed al profilo professionale già attribuitogli, trattandosi di mansioni meramente esecutive e ripetitive, pur richiedendo una certa esperienza professionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)