Sez. 5, Sentenza n. 8935 del 11/07/1979 Ud. (dep. 26/10/1979) Rv. 143262 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - PROCEDIMENTI PENDENTI DINANZI A GIUDICI DIVERSI - IMPOSSIBILITA DI RIUNIONE - DEDUZIONE DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - PROCEDIMENTI PENDENTI DINANZI A GIUDICI DIVERSI - IMPOSSIBILITA DI RIUNIONE - DEDUZIONE DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
La riunione dei giudizi, ai sensi dell'art 413 cod proc pen, e disposta discrezionalmente dal giudice prima del dibattimento e ha come presupposto inderogabile che i procedimenti siano tutti pendenti davanti allo stesso giudice. Se i procedimenti pendono dinanzi a giudici diversi, la riunione non e consentita neppure se si deduce la continuazione fra i vari reati che formano oggetto dei diversi procedimenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)