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Sez. 5, Sentenza n. 8935 del 11/07/1979 Ud. (dep. 26/10/1979) Rv. 143262 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - PROCEDIMENTI PENDENTI DINANZI A GIUDICI DIVERSI - IMPOSSIBILITA DI RIUNIONE - DEDUZIONE DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143262-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - PROCEDIMENTI PENDENTI DINANZI A GIUDICI DIVERSI - IMPOSSIBILITA DI RIUNIONE - DEDUZIONE DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*

La riunione dei giudizi, ai sensi dell'art 413 cod proc pen, e disposta discrezionalmente dal giudice prima del dibattimento e ha come presupposto inderogabile che i procedimenti siano tutti pendenti davanti allo stesso giudice. Se i procedimenti pendono dinanzi a giudici diversi, la riunione non e consentita neppure se si deduce la continuazione fra i vari reati che formano oggetto dei diversi procedimenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)