Sez. 5, Sentenza n. 1855 del 09/11/1981 Ud. (dep. 22/02/1982) Rv. 152428 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI - PENDENZA DEI PROCEDIMENTI DAVANTI A GIUDICI DIVERSI - INAMMISSIBILITÀ DELLA RIUNIONE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI - PENDENZA DEI PROCEDIMENTI DAVANTI A GIUDICI DIVERSI - INAMMISSIBILITÀ DELLA RIUNIONE.*
Al di fuori della fase istruttoria il giudice può, anche ai fini della continuazione, ordinare discrezionalmente, a norma dell'art. 413 cod. proc. pen., la riunione dei processi pendenti davanti a sè e non di quelli pendenti, sia pure nello stesso grado, davanti a giudici diversi, non potendo interferire nell'attività di un ufficio giudiziario al quale è estraneo e non potendo estendere l'indagine di merito, relativamente al nesso della continuazione, a fatti attribuiti alla cognizione di altro giudice. (Conf mass n 146334; (Conf mass n 143262; (Conf mass n 143261).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)