Sez. 1 - , Sentenza n. 1338 del 19/01/2017 (Rv. 643497 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento prefallimentare - Errata indicazione della data di convocazione - Nullità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento disciplinato dall’art. 15 l.fall. è espressamente assoggettato (dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006) al principio della domanda, e ad esso, per tutto quanto non specificamente regolato dalla disposizione suddetta, si applicano le norme del codice di rito, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza. Pertanto, la notifica dell'istanza di fallimento, e del pedissequo decreto di convocazione, che contenga l'errata indicazione della data dell'udienza fissata per la comparizione del debitore, non dà luogo ad alcuna nullità qualora l'errore sia riconoscibile e la data esatta possa essere individuata con l'uso dell'ordinaria diligenza, occorrendo coniugare il diritto di difesa dell'imprenditore con le esigenze di specialità e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento prefallimentare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)