Sez. 2, Sentenza n. 993 del 12/05/1967 (Rv. 327282 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - AVVISO - MODALITA PARTICOLARI DI NOTIFICA - INSUSSISTENZA - ERRONEA INDICAZIONE DELLA DATA DI CONVOCAZIONE - CONOSCENZA EFFETTIVA - INVALIDITA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - AVVISO - MODALITA PARTICOLARI DI NOTIFICA - INSUSSISTENZA - ERRONEA INDICAZIONE DELLA DATA DI CONVOCAZIONE - CONOSCENZA EFFETTIVA - INVALIDITA - ESCLUSIONE.*
Al fine di assicurare la convocazione di tutti i condomini, quale presupposto indispensabile per la validita dell'assemblea condominiale, gli artt. 1105 e 1136 del cod.civ. non prescrivono particolari modalita di notifica, sicche l'esigenza che tutti i condomini siano stati preventivamente informati della convocazione dell'assemblea puo ritenersi soddisfatta quando risulti che, in qualunque modo, i condomini ne abbiano avuto notizia. Pertanto, e da ritenersi efficace la convocazione dell'assemblea di condominio indetta per una data conosciuta di fatto e con certezza dal condomino, anche se non corrispondente a quella diversamente indicata per mero errore materiale nell'avviso di convocazione fattogli recapitare dall'amministratore del condominio. (nella specie, nell'avviso suddetto la prima convocazione del- l'assemblea appariva indetta per una data successiva anziche precedente alla data stabilita per la seconda convocazione ciononostante e stata considerata valida l'assemblea tenutasi in prima convocazione in quest'ultima data, avendo i giudici di merito accertato che il condomino ricorrente era consapevole della data effettiva in cui l'assemblea si sarebbe riunita).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)