Sez. L, Sentenza n. 13544 del 26/05/2008 (Rv. 603289 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Spese sostenute dal lavoratore per il raggiungimento dell'ordinario posto di lavoro - Rimborso da parte del datore di lavoro - Natura retributiva - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Il rimborso, da parte del datore di lavoro, delle spese sopportate dal dipendente per recarsi dal luogo di residenza al posto di lavoro ha natura retributiva perché diretto a sovvenire alle esigenze del lavoratore e - a differenza dei rimborsi previsti in funzione di frequenti cambiamenti, per esigenze aziendali, di una determinata sede di lavoro - riguarda un esborso che il prestatore sarebbe comunque tenuto a sostenere per il normale raggiungimento della sede di lavoro. Il relativo importo, conseguentemente, è assoggettato alle ritenute (fiscali e) previdenziali. (Principio affermato dalla S.C. in controversia concernente il rimborso delle spese di viaggio affrontate dagli operai per recarsi dai propri comuni di residenza al cantiere assegnato a ciascuno per l'espletamento della normale attività lavorativa).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)